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Agevolazioni fiscali





NOVITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI DEL 36% PER LA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DEL 55% PER LA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

 

Tra le misure previste dal D.L. n.201/11, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione Irpef

del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio entra a far parte a

regime delle disposizioni fiscali fruibili dalle persone fisiche (non vi è più alcun

termine temporale per il sostenimento delle spese) mentre la detrazione Irpef/Ires

del 55% per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici viene prorogata

di un anno fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2012.

 

 

Dal 1° gennaio 2013 le spese sostenute per gli interventi per il risparmio

energetico degli edifici saranno agevolabili nella nuova misura del 36%,

anziché del 55%.

 

 

Gli aspetti salienti della detrazione Irpef del 36%

 

 

La scorsa estate il D.L. n.70/11 aveva apportato alcune modifiche in merito agli

adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%: tali

semplificazioni sono state confermate dal D.L. n. 201/11.

 

 

Possono attualmente fruire di tale detrazione (da suddividere obbligatoriamente

in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori degli immobili

residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di € 48.000, per:

 

 

  • gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;

  • gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;

  • ogni intervento necessario alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi;

  • l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;

  • la messa a norma degli edifici, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, il conseguimento del risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;

  • l’acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.

 

 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 i contribuenti di età non inferiore a 75

anni o a 80 anni non potranno più ripartire la detrazione in 5 rate annuali o 3 rate

annuali di pari importo, ma anch’essi saranno obbligati a suddividere la detrazione

Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo.

 

 

Ricordiamo inoltre che il D.L. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo” in vigore dal

14.05.2011 ha soppresso l’obbligo di:

 

 

  • inviare l’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori;

  • esporre separatamente in fattura il costo della manodopera;

 

 

a fronte dell’introduzione dell’obbligo di fornire ulteriori dati nel mod.

730/UNICO PF, quali:

 

 

- i dati catastali identificativi dell’immobile;

- gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo se i lavori

sono effettuati dal detentore dell’immobile.

 

 

Il contribuente per fruire della detrazione del 36% è tenuto a conservare ed

eventualmente esibire a richiesta dell’Ufficio i seguenti documenti:

 

 

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia

in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare (quali, ad esempio, la

concessione, l’autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori da

presentare in Comune).

Nei casi in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la

realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione/manutenzione

agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta una dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, con la quale

l’interessato deve dichiarare:

la data di inizio dei lavori;

− la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli

agevolabili, ancorché i medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai

sensi della normativa edilizia vigente;

2. la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

3. le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;

4. la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli

interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali nonché la tabella

millesimale di ripartizione delle spese sostenute;

5. la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei

casi in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, se soggetto

diverso dai familiari conviventi;

6. la Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data

di inizio dei lavori, qualora la stessa sia obbligatoria in base alle disposizioni

vigenti in materia di sicurezza dei cantieri;

7. le fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

8. le ricevute dei bonifici di pagamento.

Di fatto la necessità di conservare i documenti sopra elencati non comporta

ulteriori o nuovi “oneri” per il contribuente in considerazione del fatto che i

citati documenti erano richiesti anche in vigenza del precedente assetto

normativo.

 

 

La proroga per la fruizione della detrazione Irpef/Ires del 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione del 55% ai fini Irpef/Ires

per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente

sostenere le spese entro il prossimo 31 dicembre 2012 (viene, pertanto, prorogato

di un anno il precedente termine del 31 dicembre 2011). La detrazione Irpef/Ires del

55% della spesa sostenuta compete obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari

importo.

 
 Scarica il modulo


Per ulteriori informazioni:

Ristrutturazioni Edilizie:
Informativa Agenzia delle Entrate

Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico: Informativa Agenzia delle Entrate

NOVITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI DEL 36% PER LA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DEL 55% PER LA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

 

Tra le misure previste dal D.L. n.201/11, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione Irpef

del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio entra a far parte a

regime delle disposizioni fiscali fruibili dalle persone fisiche (non vi è più alcun

termine temporale per il sostenimento delle spese) mentre la detrazione Irpef/Ires

del 55% per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici viene prorogata

di un anno fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2012.

 

 

Dal 1° gennaio 2013 le spese sostenute per gli interventi per il risparmio

energetico degli edifici saranno agevolabili nella nuova misura del 36%,

anziché del 55%.

 

 

Gli aspetti salienti della detrazione Irpef del 36%

 

 

La scorsa estate il D.L. n.70/11 aveva apportato alcune modifiche in merito agli

adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%: tali

semplificazioni sono state confermate dal D.L. n. 201/11.

 

 

Possono attualmente fruire di tale detrazione (da suddividere obbligatoriamente

in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori degli immobili

residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di € 48.000, per:

 

 

  • gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;

  • gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;

  • ogni intervento necessario alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi;

  • l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;

  • la messa a norma degli edifici, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, il conseguimento del risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;

  • l’acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.

 

 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 i contribuenti di età non inferiore a 75

anni o a 80 anni non potranno più ripartire la detrazione in 5 rate annuali o 3 rate

annuali di pari importo, ma anch’essi saranno obbligati a suddividere la detrazione

Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo.

 

 

Ricordiamo inoltre che il D.L. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo” in vigore dal

14.05.2011 ha soppresso l’obbligo di:

 

 

  • inviare l’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori;

  • esporre separatamente in fattura il costo della manodopera;

 

 

a fronte dell’introduzione dell’obbligo di fornire ulteriori dati nel mod.

730/UNICO PF, quali:

 

 

- i dati catastali identificativi dell’immobile;

- gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo se i lavori

sono effettuati dal detentore dell’immobile.

 

 

Il contribuente per fruire della detrazione del 36% è tenuto a conservare ed

eventualmente esibire a richiesta dell’Ufficio i seguenti documenti:

 

 

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia

in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare (quali, ad esempio, la

concessione, l’autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori da

presentare in Comune).

Nei casi in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la

realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione/manutenzione

agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta una dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, con la quale

l’interessato deve dichiarare:

la data di inizio dei lavori;

− la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli

agevolabili, ancorché i medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai

sensi della normativa edilizia vigente;

2. la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

3. le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;

4. la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli

interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali nonché la tabella

millesimale di ripartizione delle spese sostenute;

5. la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei

casi in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, se soggetto

diverso dai familiari conviventi;

6. la Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data

di inizio dei lavori, qualora la stessa sia obbligatoria in base alle disposizioni

vigenti in materia di sicurezza dei cantieri;

7. le fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

8. le ricevute dei bonifici di pagamento.

Di fatto la necessità di conservare i documenti sopra elencati non comporta

ulteriori o nuovi “oneri” per il contribuente in considerazione del fatto che i

citati documenti erano richiesti anche in vigenza del precedente assetto

normativo.

 

 

La proroga per la fruizione della detrazione Irpef/Ires del 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione del 55% ai fini Irpef/Ires

per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente

sostenere le spese entro il prossimo 31 dicembre 2012 (viene, pertanto, prorogato

di un anno il precedente termine del 31 dicembre 2011). La detrazione Irpef/Ires del

55% della spesa sostenuta compete obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari

importo.

 
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Per ulteriori informazioni:

Ristrutturazioni Edilizie:
Informativa Agenzia delle Entrate

Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico: Informativa Agenzia delle Entrate

La detrazione fiscale del 55%  si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione. E' necessaria però, una "relazione tecnica" rilasciata da un Professionista abilitato (Ingegnere, Architetto, Perito Industriale, ecc) nella quale, si certifichi il risparmio energetico conseguito con l'installazione degli apparecchi acquistati. 

Per ogni ulteriore informazione in merito, potete visitare il sito ENEA al link seguente:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html


Legge 104/1992 e collegate, per portatori di handicap: l'IVA al 4% non è applicabile sull'acquisto di climatizzatori, condizionatori o apparecchi per il trattamento dell'aria,  come indicato nella risoluzione no. 57 del 03/05/05. (http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/iva-ordinaria-il-condizionatore-daria).


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