NOVITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI DEL 36% PER LA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DEL 55% PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Tra le misure previste dal D.L. n.201/11, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione Irpef
del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio entra a far parte a
regime delle disposizioni fiscali fruibili dalle persone fisiche (non vi è più alcun
termine temporale per il sostenimento delle spese) mentre la detrazione Irpef/Ires
del 55% per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici viene prorogata
di un anno fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2012.
Dal 1° gennaio 2013 le spese sostenute per gli interventi per il risparmio
energetico degli edifici saranno agevolabili nella nuova misura del 36%,
anziché del 55%.
Gli aspetti salienti della detrazione Irpef del 36%
La scorsa estate il D.L. n.70/11 aveva apportato alcune modifiche in merito agli
adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%: tali
semplificazioni sono state confermate dal D.L. n. 201/11.
Possono attualmente fruire di tale detrazione (da suddividere obbligatoriamente
in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori degli immobili
residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di € 48.000, per:
- gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
- ogni intervento necessario alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi;
- l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
- la messa a norma degli edifici, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, il conseguimento del risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
- l’acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 i contribuenti di età non inferiore a 75
anni o a 80 anni non potranno più ripartire la detrazione in 5 rate annuali o 3 rate
annuali di pari importo, ma anch’essi saranno obbligati a suddividere la detrazione
Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo.
Ricordiamo inoltre che il D.L. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo” in vigore dal
14.05.2011 ha soppresso l’obbligo di:
- inviare l’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori;
- esporre separatamente in fattura il costo della manodopera;
a fronte dell’introduzione dell’obbligo di fornire ulteriori dati nel mod.
730/UNICO PF, quali:
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo se i lavori
sono effettuati dal detentore dell’immobile.
Il contribuente per fruire della detrazione del 36% è tenuto a conservare ed
eventualmente esibire a richiesta dell’Ufficio i seguenti documenti:
1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia
in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare (quali, ad esempio, la
concessione, l’autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori da
presentare in Comune).
Nei casi in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la
realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione/manutenzione
agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, con la quale
l’interessato deve dichiarare:
− la data di inizio dei lavori;
− la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili, ancorché i medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai
sensi della normativa edilizia vigente;
2. la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
3. le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;
4. la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali nonché la tabella
millesimale di ripartizione delle spese sostenute;
5. la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei
casi in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, se soggetto
diverso dai familiari conviventi;
6. la Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data
di inizio dei lavori, qualora la stessa sia obbligatoria in base alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza dei cantieri;
7. le fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
8. le ricevute dei bonifici di pagamento.
Di fatto la necessità di conservare i documenti sopra elencati non comporta
ulteriori o nuovi “oneri” per il contribuente in considerazione del fatto che i
citati documenti erano richiesti anche in vigenza del precedente assetto
normativo.
La proroga per la fruizione della detrazione Irpef/Ires del 55%
I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione del 55% ai fini Irpef/Ires
per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente
sostenere le spese entro il prossimo 31 dicembre 2012 (viene, pertanto, prorogato
di un anno il precedente termine del 31 dicembre 2011). La detrazione Irpef/Ires del
55% della spesa sostenuta compete obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari
importo.
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Per ulteriori informazioni:
Ristrutturazioni Edilizie: Informativa Agenzia delle Entrate
Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico: Informativa Agenzia delle Entrate